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Ex Ilva: adeguare AIA o stop area a caldo

Ex Ilva: adeguare AIA o stop area a caldo

Il Tribunale di Milano – su ricorso di alcuni cittadini di Taranto – ha disapplicato parzialmente l’Aia 2025 – il provvedimento che consente l’attivita’ del sito – per lo stabilimento pugliese dell’ex Ilva e ha ordinato la sospensione dell’area a caldo del sito dal 24 agosto 2026. Lo comunica il Tribunale, specificando che il provvedimento non e’ immediatamente esecutivo e lo sara’ solo se non verranno effettuati alcuni adempimenti, quali in particolare l’integrazione dell’Aia 2025.

Il provvedimento, riferisce il Tribunale di Milano in un nota, è scattato “a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo stabilimento ILVA da rischi attuali di pregiudizi alla salute, anche in applicazione di quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.

“La disapplicazione dell’Aia 2025 è stata disposta con riferimento ad alcune prescrizioni (monitoraggio PM10 e PM2,5, regime wind days, installazione serbatoi contenenti sostanze pericolose, temperatura minima di combustione delle torce alle quali sono inviati i gas di affinazione dell’acciaio, completa intercettazione delle emissioni diffuse in fase di trasferimento del coke,) in relazione alle quali non sono stati previsti termini di esame e di realizzazione dei relativi interventi di ambientalizzazione e dunque in funzione acceleratoria della loro esecuzione”, spiega il Tribunale.

“Ciò è stato disposto a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo Stabilimento Ilva da rischi attuali di pregiudizi alla salute, anche in applicazione di quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 giugno 2024 alla quale la questione era stata previamente rimessa”.

“La sospensione dell’attività produttiva avrà efficacia a decorrere dal 24 agosto 2026. Entro tale termine parti resistenti – Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding in A.s., Ilva in A.s. – potranno adoperarsi per ottenere un’integrazione dell’Aia 2025 che abbia ad oggetto l’indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni ritenute illegittime dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione”.

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Il Tribunale fa riferimento a “rischi attuali di pregiudizi alla salute” e chiarisce che il decreto non è allo stato esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato.

leggia anche https://www.corriereditaranto.it/2026/02/26/ex-ilva-adeguare-aia-entro-agosto/

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